Tra le novità introdotte dal decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo vi è sicuramente quella di aver consentito a tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts di potersi iscrivere anche al Registro delle attività sportive e, di conseguenza, così ottenere la certificazione dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale.
Di conseguenza, anche gli Ets non costituiti su base associativa o societaria, quali, appunto, le fondazioni, potranno ottenere l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata che le possa riconoscere ai fini sportivi e la successiva iscrizione al registro delle attività sportive che ne certificherà l’attività.
La novità appare di grande interesse in particolar modo nella possibile gestione di impianti sportivi pubblici.
Già alcuni Comuni hanno costituito delle fondazioni per lo sport a tale scopo, realtà che, però, aveva il limite di non poter gestire direttamente le attività svolte all’interno delle strutture gestite e di non poter godere dei trattamenti fiscali e previdenziali agevolati previsti per il mondo dello sport.
La novella risolve questo problema e, pertanto, sotto questo profilo offre delle opportunità fino ad oggi escluse.
Necessita, in via preliminare, esaminare la previsione dell’articolo 113 bis D.Lgs. 267/2000, il quale consente di affidare la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto a:
istituzioni
aziende speciali, anche consortili
società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate del codice civile
In particolare, viene previsto al terzo comma che gli enti locali possano procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
Inoltre, avvalendosi delle opportunità offerte dal nuovo D.Lgs. 38/2021, richiedere l’assegnazione anche degli impianti a rilevanza economica.
Si può definire fondazione, ai sensi dell’articolo 12 cod. civ., una stabile organizzazione posta per la destinazione di un patrimonio ad uno scopo di pubblica utilità.
Questa definizione permette di meglio evidenziare le differenze che sussistono tra la figura della fondazione e quella della associazione.
La differenza solitamente evidenziata tra le due figure è che mentre la seconda viene costituita di norma al fine di perseguire qualsiasi scopo ideale, purché non vietato dalla legge, ciò non si può dire per le fondazioni, le quali possono essere costituite solo per scopi di pubblica utilità.
Le fondazioni “nascono” attraverso un atto unilaterale. L’atto unilaterale (atto pubblico tra vivi) di fondazione è comunque un atto di privata autonomia soggetto a tutte le regole dettate per i contratti, in quanto compatibili con lo specifico contenuto del negozio di fondazione.
L’atto di fondazione è revocabile, con l’autorizzazione del fondatore stesso, solo fino a che non sia intervenuto il riconoscimento o la fondazione stessa non abbia iniziato ad operare.
Nella prassi si segnala anche l’esistenza delle fondazioni di “partecipazione” (la dottrina le definisce “a struttura associativa”).
Sono tali quelle persone giuridiche che presentano caratteristiche originarie tipiche dell’istituto della fondazione, in quanto vi è attribuzione di un patrimonio destinato ad uno scopo, ma hanno una peculiarità propria delle figure associative: la dotazione patrimoniale è alimentata ed accresciuta dalle contribuzioni degli stessi destinatari e dei fondatori, e lo statuto può prevedere anche la possibilità per terzi non partecipanti all’originario atto di fondazione di acquisire lo status di socio fondatore e/o partecipare ad altro titolo alla vita dell’associazione, per realizzare la finalità di pubblica utilità che l’ente collettivo si è dato al momento della fondazione.
Proprio in tale direzione si orienta il potenziale interesse per il mondo dello sport.
Si tratterebbe di una fondazione costituita da una o più società sportive interessate a svolgere attività all’interno degli impianti che veda una partecipazione minoritaria da parte della Amministrazione comunale, la quale potrebbe riservarsi la nomina di una minoranza degli amministratori, che possa fare “partecipare” alla gestione i sodalizi sportivi assegnatari di spazi all’interno di queste e svolgendo, direttamente, attività di promozione e sviluppo dello sport all’interno degli impianti così gestiti.
Il tutto potendo avvalersi anche della nuova disciplina sul lavoro sportivo introdotta dalla riforma dello sport, oltre ovviamente a tutte le opportunità offerte dalla natura di ente del terzo settore.
Le sportive aderenti potrebbero mantenere quindi, per la loro attività, le agevolazioni previste per il mondo dello sport e la fondazione quelle per il terzo settore.
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS è il comitato del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Le Associazioni valdostane si rivolgono al nostro comitato per essere sostenute nell’organizzazione delle proprie attività ed avere un aggiornamento continuo sulle norme che riguardano il mondo dell’associazionismo. Per il tramite dell’affiliazione annuale, le Associazioni che si affiliano alla Libertas ottengono una copertura assicurativa idonea per l’Associazione ed i partecipanti ed il riconoscimento della propria attività istituzionale ai fini fiscali.
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Le fondazioni sportive alla luce della riforma dello Sport
Tra le novità introdotte dal decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo vi è sicuramente quella di aver consentito a tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts di potersi iscrivere anche al Registro delle attività sportive e, di conseguenza, così ottenere la certificazione dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale.
Di conseguenza, anche gli Ets non costituiti su base associativa o societaria, quali, appunto, le fondazioni, potranno ottenere l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata che le possa riconoscere ai fini sportivi e la successiva iscrizione al registro delle attività sportive che ne certificherà l’attività.
La novità appare di grande interesse in particolar modo nella possibile gestione di impianti sportivi pubblici.
Già alcuni Comuni hanno costituito delle fondazioni per lo sport a tale scopo, realtà che, però, aveva il limite di non poter gestire direttamente le attività svolte all’interno delle strutture gestite e di non poter godere dei trattamenti fiscali e previdenziali agevolati previsti per il mondo dello sport.
La novella risolve questo problema e, pertanto, sotto questo profilo offre delle opportunità fino ad oggi escluse.
Necessita, in via preliminare, esaminare la previsione dell’articolo 113 bis D.Lgs. 267/2000, il quale consente di affidare la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto a:
In particolare, viene previsto al terzo comma che gli enti locali possano procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
Inoltre, avvalendosi delle opportunità offerte dal nuovo D.Lgs. 38/2021, richiedere l’assegnazione anche degli impianti a rilevanza economica.
Si può definire fondazione, ai sensi dell’articolo 12 cod. civ., una stabile organizzazione posta per la destinazione di un patrimonio ad uno scopo di pubblica utilità.
Questa definizione permette di meglio evidenziare le differenze che sussistono tra la figura della fondazione e quella della associazione.
La differenza solitamente evidenziata tra le due figure è che mentre la seconda viene costituita di norma al fine di perseguire qualsiasi scopo ideale, purché non vietato dalla legge, ciò non si può dire per le fondazioni, le quali possono essere costituite solo per scopi di pubblica utilità.
Le fondazioni “nascono” attraverso un atto unilaterale. L’atto unilaterale (atto pubblico tra vivi) di fondazione è comunque un atto di privata autonomia soggetto a tutte le regole dettate per i contratti, in quanto compatibili con lo specifico contenuto del negozio di fondazione.
L’atto di fondazione è revocabile, con l’autorizzazione del fondatore stesso, solo fino a che non sia intervenuto il riconoscimento o la fondazione stessa non abbia iniziato ad operare.
Nella prassi si segnala anche l’esistenza delle fondazioni di “partecipazione” (la dottrina le definisce “a struttura associativa”).
Sono tali quelle persone giuridiche che presentano caratteristiche originarie tipiche dell’istituto della fondazione, in quanto vi è attribuzione di un patrimonio destinato ad uno scopo, ma hanno una peculiarità propria delle figure associative: la dotazione patrimoniale è alimentata ed accresciuta dalle contribuzioni degli stessi destinatari e dei fondatori, e lo statuto può prevedere anche la possibilità per terzi non partecipanti all’originario atto di fondazione di acquisire lo status di socio fondatore e/o partecipare ad altro titolo alla vita dell’associazione, per realizzare la finalità di pubblica utilità che l’ente collettivo si è dato al momento della fondazione.
Proprio in tale direzione si orienta il potenziale interesse per il mondo dello sport.
Si tratterebbe di una fondazione costituita da una o più società sportive interessate a svolgere attività all’interno degli impianti che veda una partecipazione minoritaria da parte della Amministrazione comunale, la quale potrebbe riservarsi la nomina di una minoranza degli amministratori, che possa fare “partecipare” alla gestione i sodalizi sportivi assegnatari di spazi all’interno di queste e svolgendo, direttamente, attività di promozione e sviluppo dello sport all’interno degli impianti così gestiti.
Il tutto potendo avvalersi anche della nuova disciplina sul lavoro sportivo introdotta dalla riforma dello sport, oltre ovviamente a tutte le opportunità offerte dalla natura di ente del terzo settore.
Le sportive aderenti potrebbero mantenere quindi, per la loro attività, le agevolazioni previste per il mondo dello sport e la fondazione quelle per il terzo settore.
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS è il comitato del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Le Associazioni valdostane si rivolgono al nostro comitato per essere sostenute nell’organizzazione delle proprie attività ed avere un aggiornamento continuo sulle norme che riguardano il mondo dell’associazionismo. Per il tramite dell’affiliazione annuale, le Associazioni che si affiliano alla Libertas ottengono una copertura assicurativa idonea per l’Associazione ed i partecipanti ed il riconoscimento della propria attività istituzionale ai fini fiscali.
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