Gli enti del terzo settore “che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa” e le imprese sociali dovranno redigere il loro bilancio secondo quanto previsto dal libro quinto del codice civile (articoli 2423 e ss. cod. civ.) che dovrà poi essere depositato presso il registro delle imprese (articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 117/2017 e articolo 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 112/2017) e non al Runts come accadrà per gli altri ets.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione dai registri regionali al Runts, si conferma che il primo esercizio in cui applicare le nuove regole di bilancio è il 2021 (primo esercizio successivo alla avvenuta pubblicazione del decreto sulla modulistica obbligatoria).
Per gli enti che non avessero l’esercizio coincidente con quello solare la disciplina in esame si applica dal primo esercizio che ha avuto inizio successivamente al 18 aprile 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 05.03.2020).
Per gli enti che hanno presentato la domanda al Runts dopo il 23 novembre, solo la successiva iscrizione ha effetti costitutivi; ne consegue che solo da quel momento in avanti avranno l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio redatti secondo gli schemi ministeriali.
Pertanto, per gli ets di nuova costituzione, l’obbligo di adeguarsi ai modelli prestabiliti di bilancio sorge dall’esercizio finanziario in cui l’Ente consegue la relativa qualifica
Ne deriva che gli enti già in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Runts e che presentino la domanda nell’ultimo trimestre del loro esercizio finanziario potranno evitare di predisporre, per l’annualità di presentazione della domanda, il bilancio secondo i criteri previsti dal Ministero; un ente neo costituito che dovesse presentare domanda in analogo periodo potrà invece redigere un unico bilancio di esercizio che ricomprenda sia il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario, che le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo, secondo i modelli ex D.M. 39/2020.
Al contrario, gli ultimi due bilanci approvati e le copie dei verbali e delle relative delibere di approvazione, che l’Ente ha l’obbligo di allegare in occasione della richiesta di iscrizione al Runts (articolo 8, comma 5, D.M. 39/2020), essendo redatti anteriormente alla richiesta di iscrizione al Runts, non devono necessariamente essere conformi ai modelli prestabiliti dal D.M. 39/2020 (salvo libera scelta dell’Ente di conformarsi in ogni caso).
La nota ministeriale chiarisce, poi, che per gli enti in fase di trasmigrazione (Odv e Aps già iscritte ai registri regionali), poiché gli esiti della verifica dei requisiti di iscrizione potrebbe concludersi successivamente alla data del 30 giugno 2022, l’obbligo previsto dall’articolo 48, comma 3, cts di deposito dei bilanci degli enti entro tale data per l’esercizio 2021 possa avvenire: “con l’opportuna sollecitudine entro 90 giorni dalla predetta iscrizione”.
Ove ciò non avvenisse il Registro potrà assegnare un termine perentorio per detto deposito a pena, in caso di mancato adempimento, di cancellazione dell’ente.
In materia di bilancio sociale, gli enti che ne sono tenuti alla redazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 cts (obbligatorio per tutti gli enti che abbiano superato un milione di euro di entrate di qualsiasi natura) saranno invece comunque tenuti alla sua pubblicazione entro la prescritta data del prossimo 30 giugno sul sito internet dell’ente o in alternativa su quello della rete associativa cui aderisce.
Si ricorda che analogo obbligo è previsto per tutte le imprese sociali (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017) che dovranno pubblicare il loro bilancio sociale sia nel loro sito internet che presso il registro delle imprese.
La nota ministeriale conclude ricordando come il principio contabile Oic n. 35, che si applica agli ets che redigono il bilancio d’esercizio, abbia previsto, quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparato 2020 così da evitare gli oneri di riclassificazione del bilancio del precedente esercizio.
Nella medesima ottica la nota ritiene che si possa: “ragionevolmente estendere anche agli ets che redigono il rendiconto per cassa ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del codice, la semplificazione discendente dalla possibilità di non presentare il bilancio comparato 2020”.
Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Proseguendo o chiudendo questo banner accetti le condizioni di questo sito.OkPrivacy policy
TERZO SETTORE: Chiarimenti sui modelli di bilancio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dir. Gen. Terzo Settore, con la nota n. 5941 dello 05.04.2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’operatività dell’obbligo di adozione dei modelli prestabiliti di bilancio (cfr. D.M. 39/2020), previsti per gli Enti del Terzo Settore (ets) dall’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
Detti schemi non sono però obbligatori per tutti.
Gli enti del terzo settore “che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa” e le imprese sociali dovranno redigere il loro bilancio secondo quanto previsto dal libro quinto del codice civile (articoli 2423 e ss. cod. civ.) che dovrà poi essere depositato presso il registro delle imprese (articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 117/2017 e articolo 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 112/2017) e non al Runts come accadrà per gli altri ets.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione dai registri regionali al Runts, si conferma che il primo esercizio in cui applicare le nuove regole di bilancio è il 2021 (primo esercizio successivo alla avvenuta pubblicazione del decreto sulla modulistica obbligatoria).
Per gli enti che non avessero l’esercizio coincidente con quello solare la disciplina in esame si applica dal primo esercizio che ha avuto inizio successivamente al 18 aprile 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 05.03.2020).
Per gli enti che hanno presentato la domanda al Runts dopo il 23 novembre, solo la successiva iscrizione ha effetti costitutivi; ne consegue che solo da quel momento in avanti avranno l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio redatti secondo gli schemi ministeriali.
Pertanto, per gli ets di nuova costituzione, l’obbligo di adeguarsi ai modelli prestabiliti di bilancio sorge dall’esercizio finanziario in cui l’Ente consegue la relativa qualifica
Ne deriva che gli enti già in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Runts e che presentino la domanda nell’ultimo trimestre del loro esercizio finanziario potranno evitare di predisporre, per l’annualità di presentazione della domanda, il bilancio secondo i criteri previsti dal Ministero; un ente neo costituito che dovesse presentare domanda in analogo periodo potrà invece redigere un unico bilancio di esercizio che ricomprenda sia il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario, che le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo, secondo i modelli ex D.M. 39/2020.
Al contrario, gli ultimi due bilanci approvati e le copie dei verbali e delle relative delibere di approvazione, che l’Ente ha l’obbligo di allegare in occasione della richiesta di iscrizione al Runts (articolo 8, comma 5, D.M. 39/2020), essendo redatti anteriormente alla richiesta di iscrizione al Runts, non devono necessariamente essere conformi ai modelli prestabiliti dal D.M. 39/2020 (salvo libera scelta dell’Ente di conformarsi in ogni caso).
La nota ministeriale chiarisce, poi, che per gli enti in fase di trasmigrazione (Odv e Aps già iscritte ai registri regionali), poiché gli esiti della verifica dei requisiti di iscrizione potrebbe concludersi successivamente alla data del 30 giugno 2022, l’obbligo previsto dall’articolo 48, comma 3, cts di deposito dei bilanci degli enti entro tale data per l’esercizio 2021 possa avvenire: “con l’opportuna sollecitudine entro 90 giorni dalla predetta iscrizione”.
Ove ciò non avvenisse il Registro potrà assegnare un termine perentorio per detto deposito a pena, in caso di mancato adempimento, di cancellazione dell’ente.
In materia di bilancio sociale, gli enti che ne sono tenuti alla redazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 cts (obbligatorio per tutti gli enti che abbiano superato un milione di euro di entrate di qualsiasi natura) saranno invece comunque tenuti alla sua pubblicazione entro la prescritta data del prossimo 30 giugno sul sito internet dell’ente o in alternativa su quello della rete associativa cui aderisce.
Si ricorda che analogo obbligo è previsto per tutte le imprese sociali (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017) che dovranno pubblicare il loro bilancio sociale sia nel loro sito internet che presso il registro delle imprese.
La nota ministeriale conclude ricordando come il principio contabile Oic n. 35, che si applica agli ets che redigono il bilancio d’esercizio, abbia previsto, quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparato 2020 così da evitare gli oneri di riclassificazione del bilancio del precedente esercizio.
Nella medesima ottica la nota ritiene che si possa: “ragionevolmente estendere anche agli ets che redigono il rendiconto per cassa ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del codice, la semplificazione discendente dalla possibilità di non presentare il bilancio comparato 2020”.
Categorie Notizie