Come è ormai noto, a far data dal 1° gennaio 2024i corrispettivi riscossi da associati e tesserati per la partecipazione a corsi sportivi resi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche non saranno più considerati fuori campo Iva ma esenti.
Questa agevolazione, però, appare subordinata alla circostanza che non vi sia distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali che prestano gli stessi servizi in regime di imponibilità.
Pertanto, il rischio che si corre è che, perdurando l’offerta di servizi sportivi da parte di imprese profit, i sodalizi sportivi debbano anch’essi assoggettare regolarmente ad Iva detti corrispettivi; rischio che appare molto alto.
Una possibile soluzione potrebbe venire dal contenuto della recente Direttiva UE 2022/542/CE del 5 aprile 2022, pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea in data 06.04.2022 che novella la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva (UE) 2020/285, in relazione alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Nello specifico, la disciplina de qua interviene su due fronti: la revisione delle aliquote ridotte, super ridotte ed aliquota zero e l’integrazione dell’elenco di beni/servizi che ne possano beneficiare.
Nell’intento del legislatore europeo, rimane ferma in ogni caso la ratio generale perseguita dalla normativa comunitaria, ovvero la salvaguardia del funzionamento del mercato interno a presidio di eventuali distorsioni della concorrenza, orientata alla creazione di uno “spazio unico europeo dell’Iva”.
Ed infatti, la diversità delle aliquote nei singoli Stati comprometterebbe il principio di neutralità dell’Iva, quindi il libero scambio.
Al contrario, la previsione di aliquote ridotte tendenzialmente omogenee nell’eurozona potrebbe costituire fonte di beneficio per il consumatore e per l’interesse generale.
Nel dettaglio, le novità introdotte ai fini Iva dalla Direttiva 2022/542/CE contemplano in parte una flessibilità in capo agli Stati membri nel determinare l’aliquota, e devono essere recepite dai destinatari entro il 31.12.2024, in quanto saranno applicabili a decorrere dal 01.01.2025 (articolo 3 Direttiva 2022/542/CE).
Il minimo comun denominatore che muove il diritto europeo verso la necessità di modernizzare ed aggiornare l’elenco dei beni e servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte è quello di perseguire specifici obiettivi di politica sociale: nella suddetta modifica c’è spazio anche per le cessioni di beni/prestazioni di servizi relative ai servizi sportivi.
La Direttiva in commento sostituisce completamente l’articolo 98 Direttiva 2006/112/CEe con esso l’elenco allegato delle categorie nel dettaglio che prevedono l’accesso all’aliquota ridotta (allegato III Direttiva Iva).
Quanto al modus operandi, gli Stati membri possono applicare, limitatamente ai beni e servizi indicati, delle aliquote agevolate.
Dunque, nell’elenco dei beni e servizi che hanno accesso ad aliquote ridotte (fino al 5%), oltre ad alcune voci introdotte al fine di incentivare la sostenibilità e la digitalizzazione, viene ampliato il punto n. 13 ed abrogato il punto n. 14 relativo l’uso degli impianti sportivi che, tuttavia, confluisce nel novellato ed unico punto n. 13, che prevede agevolazioni ai fini Iva per: “diritto di ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica, anche in diretta streaming”.
Il nuovo articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE prevede l’applicabilità di due aliquote ridotte (comunque non inferiori al 5%) per un massimo di 24 voci tra i beni o servizi tra quelli annoverati nel paniere di cui al richiamato allegato III.
In conclusione, detta modifica interesserà il legislatore nazionale, chiamato ad adeguare la normativa per non incorrere in (ulteriori) procedure di infrazione.
L’introduzione di aliquote agevolate, pertanto, sembra fungere da contrappeso all’impatto nello sport della riforma del legislatore nazionale sulla disciplina Iva, differita dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 683, L. 234/2021) al 1° Gennaio 2024.
La possibilità di applicare una aliquota agevolata appare estremamente importante.
Consentirebbe di dare certezze alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non dovranno più vincolare gli accessi alla sottoscrizione di moduli di adesione a socio o di tesseramento, spesso meri pretesti elusivi per poter utilizzare l’esclusione da Iva oggi consentita dal comma 4 dell’articolo 4 D.P.R. 633/1972, e potranno conseguentemente far emergere la natura commerciale di tale attività consentendo il recupero dell’iva assolta sugli acquisti e con un impatto “soft” sul consumatore finale, l’utente del servizio sportivo, che così non si troverebbe un ulteriore ostacolo economico alla pratica sportiva come potrebbe essere quello legato all’applicazione di una aliquota Iva piena sui servizi sportivi.
Da evidenziare, infine, che in detto regime agevolato potrebbero entrare anche le lezioni on line che tanto sviluppo hanno avuto in questo periodo di pandemia.
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L’IVA per i corsi sportivi
Articolo di Euroconference
Come è ormai noto, a far data dal 1° gennaio 2024 i corrispettivi riscossi da associati e tesserati per la partecipazione a corsi sportivi resi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche non saranno più considerati fuori campo Iva ma esenti.
Questa agevolazione, però, appare subordinata alla circostanza che non vi sia distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali che prestano gli stessi servizi in regime di imponibilità.
Pertanto, il rischio che si corre è che, perdurando l’offerta di servizi sportivi da parte di imprese profit, i sodalizi sportivi debbano anch’essi assoggettare regolarmente ad Iva detti corrispettivi; rischio che appare molto alto.
Una possibile soluzione potrebbe venire dal contenuto della recente Direttiva UE 2022/542/CE del 5 aprile 2022, pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea in data 06.04.2022 che novella la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva (UE) 2020/285, in relazione alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Nello specifico, la disciplina de qua interviene su due fronti: la revisione delle aliquote ridotte, super ridotte ed aliquota zero e l’integrazione dell’elenco di beni/servizi che ne possano beneficiare.
Nell’intento del legislatore europeo, rimane ferma in ogni caso la ratio generale perseguita dalla normativa comunitaria, ovvero la salvaguardia del funzionamento del mercato interno a presidio di eventuali distorsioni della concorrenza, orientata alla creazione di uno “spazio unico europeo dell’Iva”.
Ed infatti, la diversità delle aliquote nei singoli Stati comprometterebbe il principio di neutralità dell’Iva, quindi il libero scambio.
Al contrario, la previsione di aliquote ridotte tendenzialmente omogenee nell’eurozona potrebbe costituire fonte di beneficio per il consumatore e per l’interesse generale.
Nel dettaglio, le novità introdotte ai fini Iva dalla Direttiva 2022/542/CE contemplano in parte una flessibilità in capo agli Stati membri nel determinare l’aliquota, e devono essere recepite dai destinatari entro il 31.12.2024, in quanto saranno applicabili a decorrere dal 01.01.2025 (articolo 3 Direttiva 2022/542/CE).
Il minimo comun denominatore che muove il diritto europeo verso la necessità di modernizzare ed aggiornare l’elenco dei beni e servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte è quello di perseguire specifici obiettivi di politica sociale: nella suddetta modifica c’è spazio anche per le cessioni di beni/prestazioni di servizi relative ai servizi sportivi.
La Direttiva in commento sostituisce completamente l’articolo 98 Direttiva 2006/112/CE e con esso l’elenco allegato delle categorie nel dettaglio che prevedono l’accesso all’aliquota ridotta (allegato III Direttiva Iva).
Quanto al modus operandi, gli Stati membri possono applicare, limitatamente ai beni e servizi indicati, delle aliquote agevolate.
Dunque, nell’elenco dei beni e servizi che hanno accesso ad aliquote ridotte (fino al 5%), oltre ad alcune voci introdotte al fine di incentivare la sostenibilità e la digitalizzazione, viene ampliato il punto n. 13 ed abrogato il punto n. 14 relativo l’uso degli impianti sportivi che, tuttavia, confluisce nel novellato ed unico punto n. 13, che prevede agevolazioni ai fini Iva per: “diritto di ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica, anche in diretta streaming”.
Il nuovo articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE prevede l’applicabilità di due aliquote ridotte (comunque non inferiori al 5%) per un massimo di 24 voci tra i beni o servizi tra quelli annoverati nel paniere di cui al richiamato allegato III.
In conclusione, detta modifica interesserà il legislatore nazionale, chiamato ad adeguare la normativa per non incorrere in (ulteriori) procedure di infrazione.
L’introduzione di aliquote agevolate, pertanto, sembra fungere da contrappeso all’impatto nello sport della riforma del legislatore nazionale sulla disciplina Iva, differita dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 683, L. 234/2021) al 1° Gennaio 2024.
La possibilità di applicare una aliquota agevolata appare estremamente importante.
Consentirebbe di dare certezze alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non dovranno più vincolare gli accessi alla sottoscrizione di moduli di adesione a socio o di tesseramento, spesso meri pretesti elusivi per poter utilizzare l’esclusione da Iva oggi consentita dal comma 4 dell’articolo 4 D.P.R. 633/1972, e potranno conseguentemente far emergere la natura commerciale di tale attività consentendo il recupero dell’iva assolta sugli acquisti e con un impatto “soft” sul consumatore finale, l’utente del servizio sportivo, che così non si troverebbe un ulteriore ostacolo economico alla pratica sportiva come potrebbe essere quello legato all’applicazione di una aliquota Iva piena sui servizi sportivi.
Da evidenziare, infine, che in detto regime agevolato potrebbero entrare anche le lezioni on line che tanto sviluppo hanno avuto in questo periodo di pandemia.
Articolo di Euroconference
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