Responsabilità degli Istruttori Sportivi, gli istruttori sportivi sono equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un’arte
Nell’ambito delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli istruttori sportivi sono equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un’arte, e pertanto essi rispondono in base all’art. 2048 del Codice Civile del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai loro allievi, minori non emancipati o delle persone soggette tutela, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Tale norma pone una presunzione di responsabilità in capo all’istruttore per i danni arrecati dal minore a terzi, durante il tempo in cui lo stesso è sottoposto alla sua vigilanza. Tale presunzione di responsabilità viene superata ove l’istruttore dimostri di aver vigilato nella misura correlata alla prevedibilità dell’evento e di non aver potuto impedire il fatto nonostante le cautele poste.
Inoltre, è indiscusso che l’istruttore sia responsabile anche per i danni che l’allievo possa recare a se stesso nel corso dell’attività sportiva. Conseguentemente, è sempre tenuto a verificare l’efficienza delle attrezzature sportive o del materiale utilizzato e a controllare le condizioni di salute dell’allievo. Inoltre, la responsabilità potrà nascere anche nel caso in cui l’incidente trovi origine in metodiche didattiche errate, non adeguate o non commisurate alle condizioni dell’allievo, all’età e alle sue caratteristiche fisiche.
In tali casi si verifichi un concorso tra la responsabilità del istruttore sportivo, secondo l’articolo 2048 del c.c., e la responsabilità indiretta dell’associazione, secondo l’articolo 2049 del c.c. Il primo risponderà per omessa vigilanza dell’allievo, l’altra perché il fatto lesivo si è prodotto in occasione dello svolgimento dell’attività svolta sotto la direzione dei propri incaricati.
E’ quindi buona regola per ogni istruttore sportivo stipulare un’adeguata polizza assicurativa, che normalmente viene attivata contestualmente all’iscrizione annuale al proprio albo nazionale di competenza.
Molte Associazioni valdostane si rivolgono al nostro comitato per essere sostenute e ricevere un aggiornamento continuo sulle norme che riguardano il mondo dell’associazionismo.
Per il tramite dell’affiliazione annuale, le Associazioni che si iscrivono alla Libertas Valle d’Aosta ottengono una copertura assicurativa idonea per le iniziative organizzate ed il riconoscimento della propria attività istituzionale ai fini fiscali.
Entra nel mondo Libertas per avere un aiuto costante e dare il meglio!
Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Proseguendo o chiudendo questo banner accetti le condizioni di questo sito.OkPrivacy policy
Responsabilità degli Istruttori Sportivi
Responsabilità degli Istruttori Sportivi, gli istruttori sportivi sono equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un’arte
Nell’ambito delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli istruttori sportivi sono equiparati a coloro che insegnano un mestiere o un’arte, e pertanto essi rispondono in base all’art. 2048 del Codice Civile del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai loro allievi, minori non emancipati o delle persone soggette tutela, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Tale norma pone una presunzione di responsabilità in capo all’istruttore per i danni arrecati dal minore a terzi, durante il tempo in cui lo stesso è sottoposto alla sua vigilanza. Tale presunzione di responsabilità viene superata ove l’istruttore dimostri di aver vigilato nella misura correlata alla prevedibilità dell’evento e di non aver potuto impedire il fatto nonostante le cautele poste.
Inoltre, è indiscusso che l’istruttore sia responsabile anche per i danni che l’allievo possa recare a se stesso nel corso dell’attività sportiva. Conseguentemente, è sempre tenuto a verificare l’efficienza delle attrezzature sportive o del materiale utilizzato e a controllare le condizioni di salute dell’allievo. Inoltre, la responsabilità potrà nascere anche nel caso in cui l’incidente trovi origine in metodiche didattiche errate, non adeguate o non commisurate alle condizioni dell’allievo, all’età e alle sue caratteristiche fisiche.
In tali casi si verifichi un concorso tra la responsabilità del istruttore sportivo, secondo l’articolo 2048 del c.c., e la responsabilità indiretta dell’associazione, secondo l’articolo 2049 del c.c. Il primo risponderà per omessa vigilanza dell’allievo, l’altra perché il fatto lesivo si è prodotto in occasione dello svolgimento dell’attività svolta sotto la direzione dei propri incaricati.
E’ quindi buona regola per ogni istruttore sportivo stipulare un’adeguata polizza assicurativa, che normalmente viene attivata contestualmente all’iscrizione annuale al proprio albo nazionale di competenza.
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS è il comitato del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Molte Associazioni valdostane si rivolgono al nostro comitato per essere sostenute e ricevere un aggiornamento continuo sulle norme che riguardano il mondo dell’associazionismo.
Per il tramite dell’affiliazione annuale, le Associazioni che si iscrivono alla Libertas Valle d’Aosta ottengono una copertura assicurativa idonea per le iniziative organizzate ed il riconoscimento della propria attività istituzionale ai fini fiscali.
Entra nel mondo Libertas per avere un aiuto costante e dare il meglio!
Categorie Notizie