Attualmente le associazioni sportive dilettantistiche (poi asd) non iscritte alla Camera di commercio / Sezione Only REA non sono tenute per legge ad adottare un recapito PEC.
I due enti statali (Dipartimento per lo Sport del governo e Sport&Salute spa) comunicano con le asd (ssdrl) iscritte al RNASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) a mezzo di messaggi PEC.
Alla luce di quanto sopra è opportuno che le asd sprovviste:
si dotino di un recapito PEC;
inseriscano il recapito PEC nel proprio profilo presente nel RNASD.
+++
1. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RNASD)
1.1 POLITICA SPORTIVA
Il sistema sportivo nazionale (CONI-CIP / FSN / DSA/EPS) si configura come una organizzazione para-statale all’interno dello Stato. Al vertice della struttura piramidale, il CONI opera infatti sotto la vigilanza dello Stato (il ministero competente incaricato di volta in volta dai vari governi e la Corte dei Conti).
Lo Stato, fin dall’anno 2003 (Legge finanziaria n. 289/2002), desiderava essere titolare e gerente in prima persona di un registro anagrafico dello sport dilettantistico. Alcune Regioni si opposero. Sempre nel 2003 il CONI realizzò il suo Registro delle asd/ssdrl, i cui contenuti nel corso degli anni sono stati messi a disposizione di alcuni ministeri.
Con vari provvedimenti correlati al pacchetto della Riforma dello Sport il legislatore:
ha disposto la sostituzione del Registro CONI delle asd/ssdrl con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), il tutto con decorrenza 31 Agosto 2022;
ha disposto la titolarità della nuova piattaforma digitale in capo alla società governativa “Sport & Salute spa” che la accoglie all’interno del proprio sistema informatico (https://registro.sportesalute.eu );
importante: ha confermato l’investitura delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche per ciò che concerne i settori della disabilità sportiva, quali organismi certificatori della *idoneità delle attività sportive* svolte dalle asd/ssdrl e grazie alla quale le stesse vengono affiliate per la prima volta oppure ri-affiliate, avallando la loro iscrizione al RNASD. Tali organismi operano anche con poteri di vigilanza circa:
la sussistenza dello svolgimento nella realtà di attività didattica / formativa (in aggiunta a quelle promozionali /agonistiche);
la sussistenza dei titoli e delle competenze dei tecnici;
importante: ha disposto l’investitura del Dipartimento per lo Sport del Governo quale unico ente certificatore della *idoneità giuridica speciale* delle asd/ssdrl, grazie alla quale le stesse possono applicare le normative statali agevolate per lo sport. Il dipartimento opera anche con poteri di verifica sulle asd/ssdrl iscritte in particolare circa:
La sussistenza del rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo (FSN/DSA/EPS);
l’adozione di uno statuto sociale conforme alla Riforma (vedi oltre).
Ricapitolando,
¨ fino al 30 Agosto 2022:
il doppio riconoscimento (idoneità sportiva ed idoneità giuridica speciale) veniva svolto esclusivamente dagli organismi sportivi istituzionali (FSN/DSA/EPS) e si concretava con l’iscrizione della asd/sddrl nel Registro del CONI;
¨ dal 31 Agosto 2022:
il riconoscimento “oggettivo” (idoneità sportiva delle attività) continua ad essere svolto dagli organismi sopra citati, mentre quello “soggettivo” (idoneità giuridica speciale dell’asd/ssdrl) viene svolto dallo Stato, ossia dal Dipartimento per lo Sport del Governo e si concreta con l’iscrizione della asd/ssdrl nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), ospitato dalla piattaforma digitale della società governativa “Sport&Salute spa”.
Morale: il ruolo del CONI sembra apparire relegato al settore dei Giochi Olimpici (invernali ed estivi).
Non è un caso che il CONI stesso, con la delibera n. 1720 del Consiglio Nazionale del 15 Settembre 2022, in merito al riconoscimento della “idoneità sportiva” (punto C sopra) ha rivendicato che la certificazione di tale idoneità accertata annualmente dalle FSN/DSA/EPS continui a sostanziarsi nella iscrizione delle asd/ssdrl al suo Registro.
+++
*1.2 ASD /SSDRL AD ANNO SOLARE OPPURE AD ANNO INFRANNUALE IN VITA ED AFFILIATE A FSN-DSA-EPS AL 31 AGOSTO 2022 – CHE COSA FARE?*
*I – PRIMA CONSULTAZIONE – EVENTUALE CORREZIONE DI DATI*
Le asd/ssdrl sono state oggetto tra il 30 ed il 31 Agosto trascorsi di una trasmigrazione dall’anagrafe del Registro del CONI delle asd/ssdrl al *Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche*.
Queste asd/ssdrl sono tenute a compiere dei passi.
Un possibile percorso:
*a) contattare gli organismi sportivi di riferimento (FSN/SDA/EPS) a livello nazionale per cercare di comprendere il loro grado di collaborazione attuale con le asd/ssdrl in materia del nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;*
*b) accedere alla piattaforma nuova https://registro.sportesalute.eu: creazione di un “nome utente” e di una “password”; nella successiva videata inserimento del codice fiscale dell’asd/ssdrl e di quello del rappresentante legale in carica; nella successiva videata cliccare sul campo “verifica dati”;*
*c) andare alla scoperta sul proprio profilo dei campi compilati attraverso la trasmigrazione e dei campi vuoti da compilare; verificare la eventuale presenza di segnalazioni di anomalie già presenti sul Registto CONI (le lucine rosse, gialle e verdi); verificare la presenza di allegati eventualmente trasmigrati (verbali, atti …);*
*d) verificare tra gli allegati in particolare la presenza della copia dello Statuto Sociale e, in caso affermativo, la eventuale segnalazione di anomalia;*
*e) che vi sia o mano l’anomalia, entrare nell’ordine di idee che è necessario modificare lo Statuto Sociale inserendo i 2 (o 3 passi) richiesti dalla Riforma dello Sport (vedi punto successivo 2.).*
II – LA VITA SPORTIVA ED ISITUZIONALE IN DIRETTA SUL RNASD
Il nuovo Registro dello Sport è una sorta di *diario di bordo* delle vite istituzionale e sportiva di asd/ssdrl iscritte.
I – VITA ISTITUZIONALE
E’ scandita da atti scritti interni che producono effetti verso i terzi; alcuni esempi:
verbali assemblee soci per rinnovo organi direttivi / di controllo;
verbali assemblee soci per variazioni denominazione, sede legale ed altri dati identificativi dell’ asd;
verbali assemblee soci per l’approvazione del rendiconto annuale;
rendiconto annuale;
verbali consiglio direttivo di nomina delle cariche sociali;
verbali assemblee straordinarie per adozione nuovo statuto sociale o per approvazione di modifiche dello statuto sociale.
Copie di questi atti scritti (verbale di approvazione del rendiconto annuale e rendiconto annuale potrebbero essere esclusi) dovranno essere notificati al Dipartimento per lo sport del Governo.
In via diretta oppure attraverso l’intervento degli organismi sportivi (FSN/DSA/EPS)? Sulla carta è prevista la seconda soluzione; la realtà dei fatti potrebbe variare da organismo ad organismo sportivo.
Incerta la scadenza della notifica degli aggiornamenti; viene indicato entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il fatto. Da verificare.
II – VITA SPORTIVA
E’ scandita dalla o dalle attività motorio sportive svolte e riguardano quindi i tecnici, i tesserati, i programmi, i corsi, le tariffe dei corsi.
Le videate del Registro CONI asd/ssdrl versione 2.0 erano già state predisposte a ricevere i dati e le informazioni circa i suddetti elementi, su base volontaristica.
Con il nuovo corso del RNASD la trasmissione di quella tipologia di dati da parte delle asd/ssdrl potrebbe essere condizione per la permanenza della iscrizione e quindi per il godimento delle normative fiscali e previdenziali di vantaggio per lo sport dilettantistico.
III – LAVORO SPORTIVO
Con l’introduzione del lavoro sportivo, salvo proroga, a partire dal Gennaio 2023 il RNASD dovrebbe dotarsi di una “sezione ad hoc” dove le asd/ssdrl interessate dalla significativa novità dovranno introdurre i dati identificativi dei lavoratori sportivi.
Se tutto procederà come previsto dal legislatore l’INPS, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate “preleveranno” i dati direttamente dalla suddetta sezione del profilo della asd/sdrl, evitando l’intermediazione dell’Ufficio del lavoro.
Alla luce di quanto sopra, a differenza del Registro CONI, la piattaforma digitale RNASD sembra configurarsi come una vera e propria consolle postazione amministrativa operativa quotidiana per le asd/ssdrl.
+++
2. ASD – ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE IN LINEA CON LA RIFORMA DELLO SPORT – NOTA
Gli statuti sociali delle asd per lo più non contemplano i due (forse tre) passi richiesti dalla Riforma dello Sport.
2.1 I DUE (TRE) PASSI DA INSERIRE NEGLI STATUTI SOCIALI
Certi ve ne sono due:
è la sussistenza oppure la non sussistenza dello status di “associazione riconosciuta” (cioè di associazione dotata di personalità giuridica) deve essere espressa in un articolo dello statuto sociale;
è la previsione dell’esercizio di attività “strumentali e secondarie” a corollario dell’ attività sportiva per il raggiungimento delle finalità istituzionali deve essere espressa in un articolo dello statuto sociale.
L’inserimento del terzo passo, cioè la variazione della locuzione “associazione sportiva dilettantistica (asd)” in “ente sportivo dilettantistico (esd)”, appare non certa; forse interesserà le asd che si iscriveranno anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A parte questo ultimo passo, sembra registrarsi in linea generale da parte delle istituzioni sportive una certa tiepidità nell’investire energie in campagne di sensibilizzazione delle asd affiliate circa l’adempimento in questione, che di fatto decorre dal 31 Agosto trascorso.
Si attende forse una pronunzia in tal senso da parte del Dipartimento per lo Sport del Governo, una volta accertato che la stragrande maggioranza degli statuti sociali contenuti nella nuova piattaforma non recepiscono quanto disposto dai decreti legislativi della Riforma.
Sarebbe poi auspicabile che gli organismi sportivi elaborino e forniscano alle asd affiliate dei testi base circa i punti da aggiornare.
+++
3. ASD AD ANNO SOLARE OPPURE AD ANNO INFRANNUALE IN VITA ED AFFILIATE A FSN-DSA-EPS AL 31 AGOSTO 2022 – PERSONALITA’ GIURIDICA – ATTRIBUZIONE ANCHE IN ASSENZA DI UN PATRIMONIO, DI ATTIVITÀ
Quello della attribuzione dello status della “personalità giuridica” è un tema sentito all’interno del mondo dell’associazionismo sportivo: evitare il coinvolgimento dei patrimoni personali degli amministratori delle asd in azioni esecutive intentate da soggetti titolari di crediti verso l’associazione, le cui pendenze non di rado derivano da precedenti gestioni avventate, è un aspetto non di secondo piano.
La mancata conoscenza dell’argomento, la tortuosità delle istruttorie presso gli appositi uffici della Prefettura oppure dell’ Amministrazione Regionale, unitamente alle comprovate garanzie finanziarie da mettere in campo (immobilizzazione di una cifra cospicua) per l’ottenimento del decreto di riconoscimento della personalità giuridica e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche scoraggiano l’esperienza.
Il legislatore della Riforma (art. 14 DLgs n. 39/2021) in materia di semplificazioni burocratiche afferma che, facendo un’eccezione, *allorché la istanza di attribuzione della personalità giuridica venga notificata al Dipartimento per lo sport del Governo da un Notaio per mezzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro 20 giorni dall’incarico, tempo necessario alla autenticazione di atto costitutivo e di statuto sociale adeguato alla Riforma, la asd in questione acquisisce in via automatica lo status di “persona giuridica”, salvo un eventuale diniego da parte del Dipartimento*.
Ora, l’assenza dell’obbligo di annoverare delle garanzie patrimoniali in capo all’asd istante la personalità giuridica sta creando un certo stupore. Sarebbe auspicabile una pronunzia in merito da parte del prestigioso Consiglio Notarile di Milano.
+++
Grazie di cuore per l’attenzione.
Cordialmente, (cgb)
“La fiscalità a cuore aperto” è una rubrica curata da Carlo Guglielminotti Bianco, consulente tributario Settore non profit
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS è il comitato del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Le Associazioni valdostane si rivolgono al nostro comitato per essere sostenute nell’organizzazione delle proprie attività ed avere un aggiornamento continuo sulle norme che riguardano il mondo dell’associazionismo. Per il tramite dell’affiliazione annuale, le Associazioni che si affiliano alla Libertas ottengono una copertura assicurativa idonea per l’Associazione ed i partecipanti ed il riconoscimento della propria attività istituzionale ai fini fiscali.
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Nuovo registro dello sport dilettantistico (RNASD), adeguamento degli statuti sociali e personalità giuridica
|biella,ottobre20,2022|
PREMESSA – RECAPITO DI POSTA CERTIFICATA (PEC)
Attualmente le associazioni sportive dilettantistiche (poi asd) non iscritte alla Camera di commercio / Sezione Only REA non sono tenute per legge ad adottare un recapito PEC.
I due enti statali (Dipartimento per lo Sport del governo e Sport&Salute spa) comunicano con le asd (ssdrl) iscritte al RNASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) a mezzo di messaggi PEC.
Alla luce di quanto sopra è opportuno che le asd sprovviste:
si dotino di un recapito PEC;
inseriscano il recapito PEC nel proprio profilo presente nel RNASD.
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1. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RNASD)
1.1 POLITICA SPORTIVA
Il sistema sportivo nazionale (CONI-CIP / FSN / DSA/EPS) si configura come una organizzazione para-statale all’interno dello Stato. Al vertice della struttura piramidale, il CONI opera infatti sotto la vigilanza dello Stato (il ministero competente incaricato di volta in volta dai vari governi e la Corte dei Conti).
Lo Stato, fin dall’anno 2003 (Legge finanziaria n. 289/2002), desiderava essere titolare e gerente in prima persona di un registro anagrafico dello sport dilettantistico. Alcune Regioni si opposero. Sempre nel 2003 il CONI realizzò il suo Registro delle asd/ssdrl, i cui contenuti nel corso degli anni sono stati messi a disposizione di alcuni ministeri.
Con vari provvedimenti correlati al pacchetto della Riforma dello Sport il legislatore:
ha disposto la sostituzione del Registro CONI delle asd/ssdrl con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), il tutto con decorrenza 31 Agosto 2022;
ha disposto la titolarità della nuova piattaforma digitale in capo alla società governativa “Sport & Salute spa” che la accoglie all’interno del proprio sistema informatico (https://registro.sportesalute.eu );
importante: ha confermato l’investitura delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche per ciò che concerne i settori della disabilità sportiva, quali organismi certificatori della *idoneità delle attività sportive* svolte dalle asd/ssdrl e grazie alla quale le stesse vengono affiliate per la prima volta oppure ri-affiliate, avallando la loro iscrizione al RNASD. Tali organismi operano anche con poteri di vigilanza circa:
la sussistenza dello svolgimento nella realtà di attività didattica / formativa (in aggiunta a quelle promozionali /agonistiche);
la sussistenza dei titoli e delle competenze dei tecnici;
importante: ha disposto l’investitura del Dipartimento per lo Sport del Governo quale unico ente certificatore della *idoneità giuridica speciale* delle asd/ssdrl, grazie alla quale le stesse possono applicare le normative statali agevolate per lo sport. Il dipartimento opera anche con poteri di verifica sulle asd/ssdrl iscritte in particolare circa:
La sussistenza del rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo (FSN/DSA/EPS);
l’adozione di uno statuto sociale conforme alla Riforma (vedi oltre).
Ricapitolando,
¨ fino al 30 Agosto 2022:
il doppio riconoscimento (idoneità sportiva ed idoneità giuridica speciale) veniva svolto esclusivamente dagli organismi sportivi istituzionali (FSN/DSA/EPS) e si concretava con l’iscrizione della asd/sddrl nel Registro del CONI;
¨ dal 31 Agosto 2022:
il riconoscimento “oggettivo” (idoneità sportiva delle attività) continua ad essere svolto dagli organismi sopra citati, mentre quello “soggettivo” (idoneità giuridica speciale dell’asd/ssdrl) viene svolto dallo Stato, ossia dal Dipartimento per lo Sport del Governo e si concreta con l’iscrizione della asd/ssdrl nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), ospitato dalla piattaforma digitale della società governativa “Sport&Salute spa”.
Morale: il ruolo del CONI sembra apparire relegato al settore dei Giochi Olimpici (invernali ed estivi).
Non è un caso che il CONI stesso, con la delibera n. 1720 del Consiglio Nazionale del 15 Settembre 2022, in merito al riconoscimento della “idoneità sportiva” (punto C sopra) ha rivendicato che la certificazione di tale idoneità accertata annualmente dalle FSN/DSA/EPS continui a sostanziarsi nella iscrizione delle asd/ssdrl al suo Registro.
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*1.2 ASD /SSDRL AD ANNO SOLARE OPPURE AD ANNO INFRANNUALE IN VITA ED AFFILIATE A FSN-DSA-EPS AL 31 AGOSTO 2022 – CHE COSA FARE?*
*I – PRIMA CONSULTAZIONE – EVENTUALE CORREZIONE DI DATI*
Le asd/ssdrl sono state oggetto tra il 30 ed il 31 Agosto trascorsi di una trasmigrazione dall’anagrafe del Registro del CONI delle asd/ssdrl al *Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche*.
Queste asd/ssdrl sono tenute a compiere dei passi.
Un possibile percorso:
*a) contattare gli organismi sportivi di riferimento (FSN/SDA/EPS) a livello nazionale per cercare di comprendere il loro grado di collaborazione attuale con le asd/ssdrl in materia del nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;*
*b) accedere alla piattaforma nuova https://registro.sportesalute.eu : creazione di un “nome utente” e di una “password”; nella successiva videata inserimento del codice fiscale dell’asd/ssdrl e di quello del rappresentante legale in carica; nella successiva videata cliccare sul campo “verifica dati”;*
*c) andare alla scoperta sul proprio profilo dei campi compilati attraverso la trasmigrazione e dei campi vuoti da compilare; verificare la eventuale presenza di segnalazioni di anomalie già presenti sul Registto CONI (le lucine rosse, gialle e verdi); verificare la presenza di allegati eventualmente trasmigrati (verbali, atti …);*
*d) verificare tra gli allegati in particolare la presenza della copia dello Statuto Sociale e, in caso affermativo, la eventuale segnalazione di anomalia;*
*e) che vi sia o mano l’anomalia, entrare nell’ordine di idee che è necessario modificare lo Statuto Sociale inserendo i 2 (o 3 passi) richiesti dalla Riforma dello Sport (vedi punto successivo 2.).*
II – LA VITA SPORTIVA ED ISITUZIONALE IN DIRETTA SUL RNASD
Il nuovo Registro dello Sport è una sorta di *diario di bordo* delle vite istituzionale e sportiva di asd/ssdrl iscritte.
I – VITA ISTITUZIONALE
E’ scandita da atti scritti interni che producono effetti verso i terzi; alcuni esempi:
verbali assemblee soci per rinnovo organi direttivi / di controllo;
verbali assemblee soci per variazioni denominazione, sede legale ed altri dati identificativi dell’ asd;
verbali assemblee soci per l’approvazione del rendiconto annuale;
rendiconto annuale;
verbali consiglio direttivo di nomina delle cariche sociali;
verbali assemblee straordinarie per adozione nuovo statuto sociale o per approvazione di modifiche dello statuto sociale.
Copie di questi atti scritti (verbale di approvazione del rendiconto annuale e rendiconto annuale potrebbero essere esclusi) dovranno essere notificati al Dipartimento per lo sport del Governo.
In via diretta oppure attraverso l’intervento degli organismi sportivi (FSN/DSA/EPS)? Sulla carta è prevista la seconda soluzione; la realtà dei fatti potrebbe variare da organismo ad organismo sportivo.
Incerta la scadenza della notifica degli aggiornamenti; viene indicato entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il fatto. Da verificare.
II – VITA SPORTIVA
E’ scandita dalla o dalle attività motorio sportive svolte e riguardano quindi i tecnici, i tesserati, i programmi, i corsi, le tariffe dei corsi.
Le videate del Registro CONI asd/ssdrl versione 2.0 erano già state predisposte a ricevere i dati e le informazioni circa i suddetti elementi, su base volontaristica.
Con il nuovo corso del RNASD la trasmissione di quella tipologia di dati da parte delle asd/ssdrl potrebbe essere condizione per la permanenza della iscrizione e quindi per il godimento delle normative fiscali e previdenziali di vantaggio per lo sport dilettantistico.
III – LAVORO SPORTIVO
Con l’introduzione del lavoro sportivo, salvo proroga, a partire dal Gennaio 2023 il RNASD dovrebbe dotarsi di una “sezione ad hoc” dove le asd/ssdrl interessate dalla significativa novità dovranno introdurre i dati identificativi dei lavoratori sportivi.
Se tutto procederà come previsto dal legislatore l’INPS, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate “preleveranno” i dati direttamente dalla suddetta sezione del profilo della asd/sdrl, evitando l’intermediazione dell’Ufficio del lavoro.
Alla luce di quanto sopra, a differenza del Registro CONI, la piattaforma digitale RNASD sembra configurarsi come una vera e propria consolle postazione amministrativa operativa quotidiana per le asd/ssdrl.
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2. ASD – ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE IN LINEA CON LA RIFORMA DELLO SPORT – NOTA
Gli statuti sociali delle asd per lo più non contemplano i due (forse tre) passi richiesti dalla Riforma dello Sport.
2.1 I DUE (TRE) PASSI DA INSERIRE NEGLI STATUTI SOCIALI
Certi ve ne sono due:
è la sussistenza oppure la non sussistenza dello status di “associazione riconosciuta” (cioè di associazione dotata di personalità giuridica) deve essere espressa in un articolo dello statuto sociale;
è la previsione dell’esercizio di attività “strumentali e secondarie” a corollario dell’ attività sportiva per il raggiungimento delle finalità istituzionali deve essere espressa in un articolo dello statuto sociale.
L’inserimento del terzo passo, cioè la variazione della locuzione “associazione sportiva dilettantistica (asd)” in “ente sportivo dilettantistico (esd)”, appare non certa; forse interesserà le asd che si iscriveranno anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A parte questo ultimo passo, sembra registrarsi in linea generale da parte delle istituzioni sportive una certa tiepidità nell’investire energie in campagne di sensibilizzazione delle asd affiliate circa l’adempimento in questione, che di fatto decorre dal 31 Agosto trascorso.
Si attende forse una pronunzia in tal senso da parte del Dipartimento per lo Sport del Governo, una volta accertato che la stragrande maggioranza degli statuti sociali contenuti nella nuova piattaforma non recepiscono quanto disposto dai decreti legislativi della Riforma.
Sarebbe poi auspicabile che gli organismi sportivi elaborino e forniscano alle asd affiliate dei testi base circa i punti da aggiornare.
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3. ASD AD ANNO SOLARE OPPURE AD ANNO INFRANNUALE IN VITA ED AFFILIATE A FSN-DSA-EPS AL 31 AGOSTO 2022 – PERSONALITA’ GIURIDICA – ATTRIBUZIONE ANCHE IN ASSENZA DI UN PATRIMONIO, DI ATTIVITÀ
Quello della attribuzione dello status della “personalità giuridica” è un tema sentito all’interno del mondo dell’associazionismo sportivo: evitare il coinvolgimento dei patrimoni personali degli amministratori delle asd in azioni esecutive intentate da soggetti titolari di crediti verso l’associazione, le cui pendenze non di rado derivano da precedenti gestioni avventate, è un aspetto non di secondo piano.
La mancata conoscenza dell’argomento, la tortuosità delle istruttorie presso gli appositi uffici della Prefettura oppure dell’ Amministrazione Regionale, unitamente alle comprovate garanzie finanziarie da mettere in campo (immobilizzazione di una cifra cospicua) per l’ottenimento del decreto di riconoscimento della personalità giuridica e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche scoraggiano l’esperienza.
Il legislatore della Riforma (art. 14 DLgs n. 39/2021) in materia di semplificazioni burocratiche afferma che, facendo un’eccezione, *allorché la istanza di attribuzione della personalità giuridica venga notificata al Dipartimento per lo sport del Governo da un Notaio per mezzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro 20 giorni dall’incarico, tempo necessario alla autenticazione di atto costitutivo e di statuto sociale adeguato alla Riforma, la asd in questione acquisisce in via automatica lo status di “persona giuridica”, salvo un eventuale diniego da parte del Dipartimento*.
Ora, l’assenza dell’obbligo di annoverare delle garanzie patrimoniali in capo all’asd istante la personalità giuridica sta creando un certo stupore. Sarebbe auspicabile una pronunzia in merito da parte del prestigioso Consiglio Notarile di Milano.
+++
Grazie di cuore per l’attenzione.
Cordialmente, (cgb)
“La fiscalità a cuore aperto” è una rubrica curata da Carlo Guglielminotti Bianco, consulente tributario Settore non profit
Biella, cgbianco@tiscali.it Tel: 3398020654
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS è il comitato del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Le Associazioni valdostane si rivolgono al nostro comitato per essere sostenute nell’organizzazione delle proprie attività ed avere un aggiornamento continuo sulle norme che riguardano il mondo dell’associazionismo. Per il tramite dell’affiliazione annuale, le Associazioni che si affiliano alla Libertas ottengono una copertura assicurativa idonea per l’Associazione ed i partecipanti ed il riconoscimento della propria attività istituzionale ai fini fiscali.
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