La nota del ministero chiarisce i controlli degli uffici del RUNTS per gli enti di protezione civile soggetti a migrazione al registro e i neoiscritti
Con la Nota n 9663 del 30 giugno 2022 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sul Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed enti di protezione civile per ciò che riguarda la verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione allo stesso registro.
La nota chiarisce che il comma 1 dell’art 11 del DM 106/2020 stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l’iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l’elenco delle attività di interesse generale svolte con l’attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.
I gruppi comunali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”: per questi soggetti la condizione per l’iscrizione nel RUNTS è data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonché dall’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 1/2018.
Deriva da ciò che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire:
la presenza dei dati e delle informazioni necessarie
nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata,
senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile.
In questo caso, la natura amministrativa dell’atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione della volontà dell’ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimità sostanziale, che si traduce nella conformità dello statuto del gruppo allo schema – tipo contenuto nell’emananda direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’art 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018. Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle more dell’adozione della direttiva, all’adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.
Difatti, poiché la conformazione dell’assetto interno del gruppo comunale di protezione civile al quadro regolatorio ordinamentale si potrà effettivamente realizzare soltanto a seguito dell’adozione della direttiva, e secondo la tempistica in essa stabilita, non è esigibile, in assenza di tale atto di indirizzo, una regolarizzazione dello statuto del gruppo, in quanto dipendente da un fattore esterno alla volontà dell’ente. I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. “trasmigrati”, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva.
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Gli Enti della Protezione Civile nel RUNTS
La nota del ministero chiarisce i controlli degli uffici del RUNTS per gli enti di protezione civile soggetti a migrazione al registro e i neoiscritti
Con la Nota n 9663 del 30 giugno 2022 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sul Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed enti di protezione civile per ciò che riguarda la verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione allo stesso registro.
La nota chiarisce che il comma 1 dell’art 11 del DM 106/2020 stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l’iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l’elenco delle attività di interesse generale svolte con l’attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.
I gruppi comunali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”: per questi soggetti la condizione per l’iscrizione nel RUNTS è data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonché dall’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 1/2018.
Deriva da ciò che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire:
senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile.
In questo caso, la natura amministrativa dell’atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione della volontà dell’ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimità sostanziale, che si traduce nella conformità dello statuto del gruppo allo schema – tipo contenuto nell’emananda direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’art 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018.
Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle more dell’adozione della direttiva, all’adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.
Difatti, poiché la conformazione dell’assetto interno del gruppo comunale di protezione civile al quadro regolatorio ordinamentale si potrà effettivamente realizzare soltanto a seguito dell’adozione della direttiva, e secondo la tempistica in essa stabilita, non è esigibile, in assenza di tale atto di indirizzo, una regolarizzazione dello statuto del gruppo, in quanto dipendente da un fattore esterno alla volontà dell’ente.
I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. “trasmigrati”, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva.
Clicca qui e scarica la direttiva del Ministero del Lavoro.
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