In seguito ad un quesito posto dal Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS a favore delle proprie Associazioni, così ci risponde con prontezza e chiarezza il Dipartimento per lo Sport, che ringraziamo.
Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.
Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).
Per i lavoratori (e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) non soggetti all’obbligo vaccinale rimane in vigore il possesso della certificazione verde “base”.
In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:
● lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022;
1 – impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
2 – palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
3 – attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
4 – l’uso di spogliatoi e docce (ad esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli stessi).
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso centri e circoli sportivi.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
Inoltre, si rappresenta che il possesso della certificazione verde rafforzata è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale, di età superiore ai 12 anni e non esenti da obbligo vaccinale, che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
Si segnala che in materia sanitaria, ad esempio relative a quarantene, certificazioni e ingresso dall’estero di atleti, è competente il Ministero della salute.
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COVID: il Dipartimento dello Sport riassume gli obblighi per le Associazioni
In seguito ad un quesito posto dal Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta APS a favore delle proprie Associazioni, così ci risponde con prontezza e chiarezza il Dipartimento per lo Sport, che ringraziamo.
Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.
Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’ articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).
Per i lavoratori (e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) non soggetti all’obbligo vaccinale rimane in vigore il possesso della certificazione verde “base”.
In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso centri e circoli sportivi.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
Inoltre, si rappresenta che il possesso della certificazione verde rafforzata è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale, di età superiore ai 12 anni e non esenti da obbligo vaccinale, che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
Vi informiamo, infine, che sono state aggiornate le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere e le FAQ presenti sul sito del Dipartimento.
Si segnala che in materia sanitaria, ad esempio relative a quarantene, certificazioni e ingresso dall’estero di atleti, è competente il Ministero della salute.
Cordiali saluti
Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 – Roma
www.sport.governo.it
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