Le Onlus potranno ricevere dall’Agenzia delle Entrate i nominativi dei contribuenti che hanno destinato loro il 5 per mille dell’Irpef. Ma occorre una norma di legge.
Le associazioni no profit, al momento, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti, mentre la normativa vigente non prevede modalità di rendicontazione personalizzata o forme di conoscibilità dei contribuenti.
La proposta presentata all’Autorità, sotto forma di possibile emendamento a una legge ancora non identificata, prevede l’inserimento di “un apposito consenso informato sul modulo di destinazione del 5 per mille, affinché il contribuente possa scegliere di comunicare i dati necessari a ricevere da parte dell’organizzazione beneficiaria una rendicontazione dei progetti finanziati” dallo stesso donatore. Le organizzazioni no-profit potrebbero quindi “avviare un dialogo con il proprio donatore”, in modo da consentirgli di verificare l’affidabilità e la responsabilità dell’ente prescelto.
Il Garante conferma che la conoscibilità dei dati dei donatori del 5 per mille da parte delle Onlus richiede, oltre alla volontà degli interessati, un intervento normativo che consideri presupposti, modalità e limiti dell’operazione. Ma sottolinea anche alcuni profili su cui riflettere: i compiti dell’Agenzia delle Entrate nella comunicazione dei dati; l’indeterminatezza delle modalità di contatto; le finalità connesse all’attività di “fidelizzazione”; la discriminazione delle organizzazioni minori; i tempi di conservazione; la revocabilità in ogni momento del consenso degli interessati.
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Per il Garante privacy le Onlus possono conoscere i nomi dei donatori
Le Onlus potranno ricevere dall’Agenzia delle Entrate i nominativi dei contribuenti che hanno destinato loro il 5 per mille dell’Irpef. Ma occorre una norma di legge.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo alla nota di alcune organizzazioni beneficiarie, con la quale viene prospettato un possibile intervento del legislatore.
Le associazioni no profit, al momento, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti, mentre la normativa vigente non prevede modalità di rendicontazione personalizzata o forme di conoscibilità dei contribuenti.
La proposta presentata all’Autorità, sotto forma di possibile emendamento a una legge ancora non identificata, prevede l’inserimento di “un apposito consenso informato sul modulo di destinazione del 5 per mille, affinché il contribuente possa scegliere di comunicare i dati necessari a ricevere da parte dell’organizzazione beneficiaria una rendicontazione dei progetti finanziati” dallo stesso donatore. Le organizzazioni no-profit potrebbero quindi “avviare un dialogo con il proprio donatore”, in modo da consentirgli di verificare l’affidabilità e la responsabilità dell’ente prescelto.
Il Garante conferma che la conoscibilità dei dati dei donatori del 5 per mille da parte delle Onlus richiede, oltre alla volontà degli interessati, un intervento normativo che consideri presupposti, modalità e limiti dell’operazione. Ma sottolinea anche alcuni profili su cui riflettere: i compiti dell’Agenzia delle Entrate nella comunicazione dei dati; l’indeterminatezza delle modalità di contatto; le finalità connesse all’attività di “fidelizzazione”; la discriminazione delle organizzazioni minori; i tempi di conservazione; la revocabilità in ogni momento del consenso degli interessati.
Link fonte notizia: https://www.privacy.it/2021/12/22/no-profit-nomi-donatori/
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