Molte sono le perplessità sulla validità dei corsi che permettono di esercitare legalmente la professione di istruttore o di tecnico sportivo.
Il tema del lavoro in ambito sportivo è stato infatti a lungo oggetto di confusione in merito a titoli e qualifiche.
Proviamo allora a fare chiarezza.
Quali sono le condizioni che permettono di operare in linea con i riconoscimenti legali?
La formazione degli operatori sportivi è di competenza esclusiva di alcuni soggetti individuati come riferimento giuridico per la validità dei titoli acquisiti.
I soggetti che operano con riconoscimento giuridico in ambito sportivo sono:
il C.O.N.I.. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
le Federazioni Sportive o realtà associate riconosciute dal C.O.N.I
gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I
le Discipline Associate
Il decreto Melandri, D.L. 23/07/1999 n.242 individua e fissa la competenza del C.O.N.I per “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva” nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616”.
Il Regolamento per “il riconoscimento e i rapporti C.O.N.I – Enti di Promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I del primo agosto 2001, art.2 , legittima gli Enti a formare tecnici, istruttori e operatori sportivi.
Le funzioni in materia sportiva sono state nel tempo, attribuite gradualmente alle Regioni, fino ad arrivare alla modifica dell’art. 117 della Costituzione che ne sancisce la legislazione “concorrente” Stato- Regione, lasciando comunque inalterate le competenze nazionali del C.O.N.I (e quindi delle Federazioni e degli Enti di Promozione).
Il riconoscimento legale della qualifica di “Istruttore, Tecnico qualificato o Operatore Sportivo” si ottiene quindi solo con il conseguimento di un:
Diploma di Laurea in Scienze Motorie
Diploma I.S.E.F
(I Laureati in Scienze Motorie e Diplomati ISEF devono operare in regime fiscale ordinario, con partita IVA oppure con assunzione subordinata. Possono accedere ai vantaggi fiscali soltanto se ottengono anche un titolo da un Organismo riconosciuto dal CONI con la procedura di equiparazione)
Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I
E’ fondamentale sottolineare che questi sono gli unici titoli che permettono di operare legittimamente come tecnico o istruttore.
Quali sono le conseguenze fiscali per chi non esercita con titoli riconosciuti?
I rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nel D.Lgs. n. 81/2015 ed, infine, nell’articolo 1, comma 358 e 359, della Legge 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
In particolare l’articolo 1, comma 367, lettera b), della legge 205/2017 ha elevato ad euro 10.000,00 dal 1 gennaio 2018 il tetto oltre il quale i compensi sportivi concorrono alla formazione del reddito.
Certamente è possibile affermare, attraverso l’analisi della normativa citata, che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata quella di riservare ai rapporti di collaborazione di natura sportivo dilettantistica una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
La Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma tale concetto e ha affermato altresì che “l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori (agevolata di cui all’articolo 67 comma 1, lett. m) ndA) è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
La stessa circolare precisa che le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni o enti di promozione sportiva di riferimento, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni, EPS o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”, con ciò stando a significare che i titoli acquisiti non costituiscono presupposto di automatica qualificazione del soggetto quale “professionista” soggetto dunque all’apertura della partita iva.
Chi può rilasciare brevetti validi?
Gli unici organismi che possono rilasciare brevetti validi sono gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni riconosciuti dal C.O.N.I oltre alle discipline associate e agli enti accreditati.
Per chiarire non hanno alcuna validità legale i titoli rilasciati da Associazioni o Società sportive dilettantistiche . Una attenzione particolare va rivolta alle realtà associative che hanno all’interno del proprio nome la definizione di federazione nazionale o associazione nazionale, ma che nulla hanno a che vedere con le Federazioni riconosciute.
In sintesi una federazione privata ( a.s.d. o s.s.d., ), non rilascia brevetti o titoli riconosciuti in ambito legale, fiscale e assicurativo ma semplicemente un titolo associazionistico spendibile unicamente all’interno della associazione stessa.
Una qualifica rilasciata da una federazione non riconosciute dal C.O.N.I seppur affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto non ha nessuna garanzia in ambito legale e fiscale.
Il brevetto per essere valido deve essere rilasciato direttamente dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata è affiliata, (non è sufficiente riportare il logo dell’Ente affiliante, il documento di attestazione della qualifica deve essere dell’Ente di Promozione).
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è garante della legalità dei propri attestati con riferimento allo SNaQ Sistema Nazionale delle qualifiche dei Tecnici Sportivi previsto dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I., e come soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola con iniziative formative riconosciute dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).
Comunicato del CNSL – https://www.libertasnazionale.it/istruttori-tecnici-facciamo-chiarezza-sul-riconoscimento-giuridico-dei-corsi/
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Istruttori e tecnici: facciamo chiarezza sul riconoscimento giuridico dei corsi
Molte sono le perplessità sulla validità dei corsi che permettono di esercitare legalmente la professione di istruttore o di tecnico sportivo.
Il tema del lavoro in ambito sportivo è stato infatti a lungo oggetto di confusione in merito a titoli e qualifiche.
Proviamo allora a fare chiarezza.
Quali sono le condizioni che permettono di operare in linea con i riconoscimenti legali?
La formazione degli operatori sportivi è di competenza esclusiva di alcuni soggetti individuati come riferimento giuridico per la validità dei titoli acquisiti.
I soggetti che operano con riconoscimento giuridico in ambito sportivo sono:
Il decreto Melandri, D.L. 23/07/1999 n.242 individua e fissa la competenza del C.O.N.I per “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva” nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616”.
Il Regolamento per “il riconoscimento e i rapporti C.O.N.I – Enti di Promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I del primo agosto 2001, art.2 , legittima gli Enti a formare tecnici, istruttori e operatori sportivi.
Le funzioni in materia sportiva sono state nel tempo, attribuite gradualmente alle Regioni, fino ad arrivare alla modifica dell’art. 117 della Costituzione che ne sancisce la legislazione “concorrente” Stato- Regione, lasciando comunque inalterate le competenze nazionali del C.O.N.I (e quindi delle Federazioni e degli Enti di Promozione).
Il riconoscimento legale della qualifica di “Istruttore, Tecnico qualificato o Operatore Sportivo” si ottiene quindi solo con il conseguimento di un:
E’ fondamentale sottolineare che questi sono gli unici titoli che permettono di operare legittimamente come tecnico o istruttore.
Quali sono le conseguenze fiscali per chi non esercita con titoli riconosciuti?
I rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nel D.Lgs. n. 81/2015 ed, infine, nell’articolo 1, comma 358 e 359, della Legge 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
In particolare l’articolo 1, comma 367, lettera b), della legge 205/2017 ha elevato ad euro 10.000,00 dal 1 gennaio 2018 il tetto oltre il quale i compensi sportivi concorrono alla formazione del reddito.
Certamente è possibile affermare, attraverso l’analisi della normativa citata, che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata quella di riservare ai rapporti di collaborazione di natura sportivo dilettantistica una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
La Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma tale concetto e ha affermato altresì che “l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori (agevolata di cui all’articolo 67 comma 1, lett. m) ndA) è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
La stessa circolare precisa che le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni o enti di promozione sportiva di riferimento, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni, EPS o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”, con ciò stando a significare che i titoli acquisiti non costituiscono presupposto di automatica qualificazione del soggetto quale “professionista” soggetto dunque all’apertura della partita iva.
Chi può rilasciare brevetti validi?
Gli unici organismi che possono rilasciare brevetti validi sono gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni riconosciuti dal C.O.N.I oltre alle discipline associate e agli enti accreditati.
Per chiarire non hanno alcuna validità legale i titoli rilasciati da Associazioni o Società sportive dilettantistiche . Una attenzione particolare va rivolta alle realtà associative che hanno all’interno del proprio nome la definizione di federazione nazionale o associazione nazionale, ma che nulla hanno a che vedere con le Federazioni riconosciute.
In sintesi una federazione privata ( a.s.d. o s.s.d., ), non rilascia brevetti o titoli riconosciuti in ambito legale, fiscale e assicurativo ma semplicemente un titolo associazionistico spendibile unicamente all’interno della associazione stessa.
Una qualifica rilasciata da una federazione non riconosciute dal C.O.N.I seppur affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto non ha nessuna garanzia in ambito legale e fiscale.
Il brevetto per essere valido deve essere rilasciato direttamente dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata è affiliata, (non è sufficiente riportare il logo dell’Ente affiliante, il documento di attestazione della qualifica deve essere dell’Ente di Promozione).
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è garante della legalità dei propri attestati con riferimento allo SNaQ Sistema Nazionale delle qualifiche dei Tecnici Sportivi previsto dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I., e come soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola con iniziative formative riconosciute dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).
Comunicato del CNSL – https://www.libertasnazionale.it/istruttori-tecnici-facciamo-chiarezza-sul-riconoscimento-giuridico-dei-corsi/
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